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LEGGE 28 marzo 1968, n. 393

Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal:  1-5-1968 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.