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LEGGE 28 marzo 1968, n. 383

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

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Testo in vigore dal: 28-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso,  all'Ente  autonomo  per  l'acquedotto  pugliese,  un
ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627
milioni  nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante
il  periodo  dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e
la  manutenzione  ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e
del Caramola, nella Lucania.