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LEGGE 28 marzo 1968, n. 359

Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, negli istituti statali o pareggiati d'istruzione artistica, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a "distinto".
Gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nel precedente comma, possono chiedere di partecipare solo ai concorsi indetti rispettivamente per le accademie di belle arti e per i licei artistici.