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LEGGE 20 marzo 1968, n. 304

Modifica degli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 20-4-1968
al: 29-11-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  articoli  64  e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e
regolarita'  dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio
decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:
  "I  contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53,
54,  55  e  56  del  presente regolamento verranno puniti con la pena
dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano piu'
gravi reati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - REALE -
                                                             SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: REALE