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LEGGE 1 marzo 1968, n. 244

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruità di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.