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LEGGE 8 marzo 1968, n. 222

Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonchè a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini  degli  altri  Stati  membri della Comunita' economica
europea,  in  possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani,
possono  ottenere  le  autorizzazioni, di cui agli articoli 123 e 134
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  per  quanto  concerne lo
svolgimento   delle   attivita'   di  interprete  e  di  raccolta  di
informazioni commerciali per conto di privati.