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LEGGE 1 marzo 1968, n. 208

Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-4-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   tabelle   organiche  del  personale  direttivo,  di  concetto,
esecutivo,  ed  ausiliario,  annesse  alla  legge 7 dicembre 1961, n.
1264,  in  corrispondenza  con  le  norme  contenute  nel titolo IV e
relative  alle  soprintendenze  bibliografiche, biblioteche pubbliche
governative,  Istituto  di patologia del libro e Centro nazionale per
il   catalogo  unico  e  per  le  informazioni  bibliografiche,  sono
sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle
date in esso stabilite.
  I  contingenti numerici relativi a ciascuno degli istituti elencati
nel  comma  precedente  sono determinati o modificati con decreto del
Ministro  per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
superiore delle accademie e biblioteche.