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LEGGE 1 marzo 1968, n. 188

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge
15  settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia
parziaria  con  clausola  miglioratizia e di colonia migliorataria, a
struttura  associativa  o non e comunque denominati, che non ricadono
sotto  la  disciplina  di  cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e
successive integrazioni e modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE