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LEGGE 8 marzo 1968, n. 180

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal: 6-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:
    a)  nel  divieto  temporaneo  di  transito o di sosta di persone,
animali, veicoli;
    b)  nel  divieto  di aprire strade, scavare fossi o canali aventi
sezione  superiore  a  metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o
altre  materie,  aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri
vani,  impiantare  linee  elettriche  e  cavi telefonici, condotte di
acqua,  di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o
determinate   operazioni   campestri,   tenere  depositi  di  materie
infiammabili,   installare   o   esercitare   macchinari  o  apparati
elettrici,  tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con
o senza fumaiolo;
    c)  nel  divieto  di  fabbricare  muri o edifici, di sopraelevare
quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.
  Ai  proprietari  degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel
presente  articolo  spetta,  per la durata del vincolo, un indennizzo
annuo  rapportato  al  reddito dominicale ed agrario dei terreni e al
reddito   dei   fabbricati,   quali  valutati  ai  fini  dell'imposta
complementare progressiva.
  Tale  indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per
la  servitu'  di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di
cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu'
di due o piu' lettere".