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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 118

Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La lettera a) dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:
"a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie.
Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT MORO - COLOMBO - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: REALE