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LEGGE 22 febbraio 1968, n. 115

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1996)
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Testo in vigore dal:  22-3-1968 al: 26-8-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.
Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni.
Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968;
quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.