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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 106

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  6 della legge 28 luglio 1967, n.
641, e' sostituito dal seguente:
  "Fanno  parte del comitato centrale per la discussione dei problemi
attinenti   al   rispettivo   territorio,   oltre  al  sovrintendente
scolastico,  l'assessore  alla pubblica istruzione della Regione, ove
costituita,  o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale
di  cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige,
per  la  discussione  dei problemi di rispettiva competenza, in luogo
dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla
pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano".