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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 64

Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1968
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e
col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  rivendite  ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un
canone  annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone e'
dovuto nella seguente misura:
    sulla parte di reddito:
      da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;
      da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;
      da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;
      oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.
  Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
  Le  rivendite  ordinarie  e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".