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LEGGE 30 gennaio 1968, n. 46

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1999)
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Testo in vigore dal: 16-2-1968
al: 1-10-1999
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i
seguenti: platino, palladio, oro e argento.