stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1968, n. 18

Ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1968, n. 225 (in G.U. 27/03/1968, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-2-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  13  maggio  1966,  n.  303, con la quale e' stata
istituita  l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(A.I.M.A.);
  Visto  il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella
legge  10  novembre  1967, n. 1027, concernente interventi a sostegno
del prezzo del formaggio "grana" mediante acquisti di partite di tale
prodotto  da  parte  dell'Azienda  di  Stato  per  gli interventi nel
mercato agricolo;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare norme
per   autorizzare  l'A.I.M.A.  ad  acquistare  ulteriori  partite  di
formaggio  "grana"  allo  scopo di sostenere il prezzo del suindicato
prodotto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica
e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  quantitativo  di  formaggio  grana  (grana  padano e parmigiano
reggiano)  di qualita' "scelto, 0,1" di produzione 1967 che l'Azienda
di  Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e' stata
autorizzata  ad  acquistare  presso  latterie  e caseifici sociali ed
altri organismi associati di produttori agricoli con il decreto-legge
16  settembre 1967, n. 801, convertito con la legge 10 novembre 1967,
n. 1027, e' elevato fino ad un massimo di quintali 200 mila.
  Per  il prelevamento delle somme occorrenti per i maggiori acquisti
di  cui  al  precedente  comma, fino alla concorrenza di altri 10.000
milioni  di  lire,  si  applicano  le  norme  dell'art.  5 del citato
decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801.