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LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4137

Che approva una tariffa unica pei Conservatori delle ipoteche. (067U4137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1868 al: 15-12-2009
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Art. 1



I Conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi. Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli Uffici ipotecari, non sono funzionari governativi.
Essi sono nominati e rimossi dai Conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la remozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

Il Conservatore ha ancora la facoltà di nominare un Commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento. La nomina del Commesso gerente deve essere riconosciuta dal Direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l'Ufficio ipotecario. Il Conservatore notificherà la nomina e la firma del Commesso gerente al Tribunale civile ed alla Corte d'appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del Conservatore anche per il fatto del Commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro.