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LEGGE 15 agosto 1867, n. 3910

Contenente disposizioni relative alla abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino. (067U3910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-10-1867
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Una Giunta d'arbitri, composta  del  Prefetto  della  Provincia  di
Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile
e correzionale di Grosseto, definira', come amichevole  compositrice,
inappellabilmente e senza solennita' di forme, tutte le questioni che
siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle
terre e del prezzo dovuto in compenso delle abolite servitu'  civiche
di   pascolo   e   legnatico,    gia'    gravanti    il    territorio
dell'ex-principato  di  Piombino  in  conformita'   dei   Motuproprii
granducali del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e del  Decreto  del
Regio Governo della Toscana del 9 marzo 1860.