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LEGGE 14 novembre 1967, n. 1145

Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-12-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perché raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.