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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1128

Istituzione del II e III biennio della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Trieste.

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Testo in vigore dal: 24-12-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,
approvato  con  proprio  decreto  31  ottobre  1961,  numero  1836  e
modificato   con  proprio  decreto  7  settembre  1962,  n.  1540,  e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduta   la   proposta   avanzata   dalle   autorita'   accademiche
dell'Universita'  di  Trieste intesa ad ottenere il completamento del
corso di studi della facolta' di medicina e chirurgia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvata  e  resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in
data  5  maggio  1967  tra  l'Universita'  degli studi di Trieste, la
Provincia,   il   Comune,   la  Camera  di  commercio,  industria  ed
agricoltura,  la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste
per  il completamento ed il mantenimento della facolta' di medicina e
chirurgia.