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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 975

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-11-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8
dicembre  1956,  n.  1378,  per la presentazione delle domande per il
conseguimento  dell'abilitazione  definitiva  per  l'esercizio  delle
professioni,   prorogato  con  legge  15  aprile  1965,  n.  448,  e'
ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.
  Alla  stessa  data e' prorogato il termine previsto dall'articolo 3
della   legge   15   aprile   1965,   n.   448,  per  la  concessione
dell'abilitazione  definitiva  a  coloro  che  siano  in possesso del
certificato   di   abilitazione   provvisoria   all'esercizio   della
professione  di  perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle
discipline statistiche.