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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 965

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-11-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1967, la speciale indennita' dovuta agli
appartenenti  al  Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare
servizio  nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e
nelle  case  per  minorati  fisici  e psichici e' fissata in lire 100
giornaliere.