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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 952

Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-11-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT MORO - REALE - RESTIVO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE