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LEGGE 6 ottobre 1967, n. 941

Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-11-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con almeno 1.800 ore di volo, nonché i piloti che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di copilota su linea aerea regolare possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento del brevetto di ufficiale di rotta di 2a classe, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purché presentino domanda antro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, può altresì autorizzare le imprese assuntrici di trasporto aereo ad impiegare, con le mansioni di comandanti, piloti che, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme in vigore, abbiano conseguito il titolo professionale ai sensi del precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT MORO - SCALFARO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE