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LEGGE 27 luglio 1967, n. 635

Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-8-1967
al: 16-8-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a
cura  del  Ministero dei trasporti e della aviazione civile (Ferrovie
dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil
sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in
territorio italiano e francese.
  La  somma indicata nel precedente comma sara' stanziata nello stato
di   previsione   della   spesa   del   Ministero   dei  trasporti  e
dell'aviazione    civile    (stato    di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato) in ragione di: 1
miliardo  nell'esercizio  1966,  2  miliardi  nell'esercizio 1967 e 2
miliardi nell'esercizio 1968.
  Il  Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello
Stato)  e'  autorizzato  ad  assumere  impegni  sino alla concorrenza
globale  di  5  miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono
portate in aumento negli esercizi successivi.