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LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1990)
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Testo in vigore dal: 13-8-1967
al: 25-5-1990
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  ceda  il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o
per  l'elaborazione  dei  derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha
diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.