stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 luglio 1967, n. 571

Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218: "Provvedimenti per l'edilizia popolare".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-8-1967 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218, è sostituito con il seguente:
"Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione è già stata ultimata o collaudata".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE