stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 maggio 1967, n. 451

Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In   aggiunta  ai  limiti  di  impegno  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge  9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla
legge  21  giugno  1964,  n.  461, sono autorizzati limiti di impegno
annuali  di  lire  500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari
1967, 1968, 1969 e 1970.