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LEGGE 11 giugno 1967, n. 442

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 20, lettera c) della stessa legge e agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-7-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'anno  finanziario  1967  e  fino  a  tutto  l'anno
finanziario  1981  e'  autorizzata  la spesa annua di sei miliardi di
lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a
medio  termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende
di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
di  contributi  sugli interessi per la effettuazione di operazioni di
credito  finanziario  ai  sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio
1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20,
lettera  c)  della  legge  stessa, nonche' per le operazioni previste
dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
  Le   modalita'   e  condizioni  per  la  erogazione  da  parte  del
Mediocredito  centrale  dei  contributi  di  cui al precedente comma,
saranno  fissate  con provvedimento del Ministro per il commercio con
l'estero   di  concerto  con  quello  per  il  tesoro  e,  quando  e'
prescritto, con quello per gli affari esteri.