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LEGGE 18 maggio 1967, n. 401

Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  927 e seguenti del
Codice  civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale,
possono  essere  istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e
dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose
ritrovate,  sia  nelle  aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in
sosta.
  Se  si  tratta  di  oggetti  allo  stato estero, essi devono essere
custoditi  in  apposito  locale,  con  la  osservanza delle modalita'
previste  dalle  disposizioni  doganali per i magazzini di proprieta'
privata, in quanto applicabili.