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LEGGE 18 maggio 1967, n. 387

Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-6-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Quando  per  l'esportazione  dei  filati  e  relativi  manufatti  e
confezioni,   ammessi   dalle   disposizioni   vigenti   al  rimborso
dell'imposta  di  fabbricazione  con  il  sistema  del discarico, sia
seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'articolo
53,  penultimo  comma,  del  regolamento per l'esecuzione della legge
doganale,  approvato  con  regio  decreto  13  febbraio  1896, n. 65,
integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
del  5  marzo  1964, n. 338, si prescinde dalla prevista omologazione
delle bollette doganali.
  In  tale  caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di
fabbricazione  e' presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per
territorio   il   quale,  constatata  la  regolarita'  formale  della
documentazione,  provvede al discarico e trasmette contemporaneamente
copia  della  bolletta  alla dogana che e' in possesso della matrice,
perche'  sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana
rilevi  discordanze o altre anormalita', ne avverte subito l'U.T.I.F.
che provvede alle necessarie rettifiche.
  In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i
relativi  documenti  saranno  uniti  alla  prescritta  contabilita' a
giustificazione dello sgravio accordato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 maggio 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

                                                         Visto,    il
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