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LEGGE 11 maggio 1967, n. 366

Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-6-1967
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  crediti  dell'Opera  nazionale  ciechi  civili nei confronti dei
beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto
dall'Unione  italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della
legge  28  luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali,
in   attesa  della  definizione  della  domanda  presentata  a  sensi
dell'articolo  4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale
ciechi  civili  ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire
10.000,  crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione
del   vitalizio  da  parte  del  Comitato  di  liquidazione  e  della
Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati
inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.