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LEGGE 3 maggio 1967, n. 317

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1981)
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Testo in vigore dal:  25-11-1967 al: 14-12-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti


Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:
a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16;
b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;
c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;
d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.