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LEGGE 19 aprile 1967, n. 270

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-6-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prestazioni  dei  geologi  e  tecnici  specializzati,  estranei
all'Amministrazione    dello    Stato,   utilizzati   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in applicazione
dell'articolo  2  della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da
apposito  disciplinare  da  emanare  dall'Amministrazione interessata
d'intesa  con  il  Ministero  del  tesoro,  non  oltre sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
  Il disciplinare avra' effetto dal 10 marzo 1966.