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DECRETO-LEGGE 24 aprile 1967, n. 222

Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 giugno 1967, n. 457 (in G.U. 27/06/1967, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1968)
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Testo in vigore dal:  28-4-1967 al: 2-10-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud, in applicazione della Risoluzione n. 232 adottata il 16 dicembre 1966 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite;
Visti gli articoli 25 e 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati:
a) l'importazione in Italia di amianto, minerali di ferro, cromo, ghisa, zucchero, tabacco, rame, carni e relativi prodotti, pelli
grezze e pelli da pelliccia e cuoi, originali dalla Rhodesia del Sud;
b) il trasporto su navi o aeromobili nazionali delle merci
indicate nella lettera a) originarie dalla Rhodesia del Sud nonché delle merci indicate nella lettera c) 11), III) destinate alla Rhodesia del Sud;
c) ogni attività che promuova o sia intesa a promuovere:
I) le esportazioni dalla Rhodesia del Sud delle merci indicate nella lettera a) nonché ogni operazione da parte di cittadini italiani o comunque compiuta nel territorio della Repubblica, relativa alle merci suddette originarie dalla Rhodesia del Sud, compreso qualsiasi trasferimento di fondi verso la Rhodesia del Sud connesso con tali attività ed operazioni;
II) la vendita o l'invio alla Rhodesia del Sud di armi e munizioni di ogni tipo, aeromobili o veicoli militari, nonché di attrezzature e di materiali per la produzione e la manutenzione di armi e munizioni nella Rhodesia del Sud;
III) le forniture alla Rhodesia del Sud di qualsiasi altro tipo di aeromobili, autoveicoli, attrezzature e materiali per la produzione, il montaggio o la manutenzione di aeromobili e autoveicoli nella Rhodesia del Sud;
IV) la produzione o il montaggio di aeromobili o autoveicoli nella Rodhesia del Sud;
V) la partecipazione nel territorio della Repubblica o con l'uso di mezzi di trasporto terrestri immatricolati in Italia, o di navi e aeromobili nazionali, a rifornimento di petrolio o di prodotti petroliferi alla Rhodesia del Sud.
I contratti relativi alle attività di cui sopra sono nulli anche se stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la loro esecuzione e deve essere comunque interrotta.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai contratti di trasporto la cui esecuzione sia stata iniziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente a quei viaggi che abbiano avuto un principio di attuazione alla data suddetta.
I divieti di cui al presente articolo si applicano a chiunque operi nel territorio della Repubblica italiana e alle persone fisiche e giuridiche italiane.