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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1967, n. 215

Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  11-5-1967 al: 15-12-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3, 5 della legge 13 luglio 1965, numero 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

(Destinazione all'estero)


Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione è disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonché in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.
L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La Commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.
Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza.