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LEGGE 19 aprile 1967, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31,
recante  modificazioni  alla  legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha
convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre
1966,  n.  976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la
ricostruzione  e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle
alluvioni   e   mareggiate   dell'autunno   1966,   con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
    "Le   imprese  artigiane  danneggiate  ammesse  ai  benefici  del
presente  decreto  possono altresi' ottenere i finanziamenti previsti
dal  comma  precedente  per  somme  eccedenti  i  tre  milioni  e non
superiori  a  otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma
precedente, per la durata massima di cinque anni, purche' la relativa
domanda  sia  presentata  agli istituti di credito entro il 31 luglio
1967.
    Le  provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e
seguenti, sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi
verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno
1966".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 aprile 1967

                               SARAGAT

                                        MORO - ANDREOTTI - PIERACCINI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE