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LEGGE 21 marzo 1967, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: "Riapertura dell'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze".

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Testo in vigore dal: 30-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8,
concernente:   "Riapertura   dell'ufficio   della  Conservatoria  dei
registri immobiliari di Firenze", con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Per  gli  effetti  di  cui agli articoli seguenti e' pubblicato,
unitamente  al  presente decreto, l'elenco dei registri che risultano
non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.
    Con  successivi  decreti  del  Ministro per la grazia e giustizia
verranno  pubblicati  gli  elenchi  dei  registri restaurati, in essi
compresi   anche   quelli  nei  quali  non  sia  stata  possibile  la
ricostituzione di tutte le formalita' a cura del conservatore".
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis:
  "Per  la ricostituzione dei registri, degli atti e delle formalita'
distrutte o deteriorate in conseguenza della alluvione del 3 novembre
1966   si   applicano   le   norme  di  cui  al  decreto  legislativo
luogotenenziale  5 ottobre 1945, n. 770, in quanto compatibili con il
presente decreto".
  All'articolo 3 il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  formalita',  invece,  da eseguire sui registri non ancora
completamente  utilizzabili, procedera' all'annotazione della domanda
sul   registro   generale   d'ordine  rimandando  l'esecuzione  della
formalita'   al   momento  in  cui  detti  registri  potranno  essere
utilizzabili".
  Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il   Conservatore   deve,   inoltre,   rilasciare  certificazioni,
dichiarazioni  e  copie,  eseguire le menzioni previste dalla legge e
consentire  le  ispezioni  di cui al comma secondo dell'articolo 2673
del  Codice  civile, limitatamente ai registri di cui all'articolo 2.
Dovra',  altresi',  consentire  la visura delle tavole alfabetiche in
presenza   di   un   dipendente   della  Conservatoria  dei  registri
immobiliari".
  E' aggiunto in fine il seguente comma:
  "Gli  effetti  giuridici delle formalita' richieste decorrono dalla
loro annotazione sul registro generale d'ordine".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri
immobiliari  e'  tenuto  ad  eseguire  d'ufficio, il termine previsto
dall'articolo  2847  del  Codice  civile e' sospeso per un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1967

                               SARAGAT

                                                 MORO - REALE - PRETI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE