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LEGGE 9 marzo 1967, n. 127

Copertura dei disavanzi delle gestioni 1966-1967 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   Cassa   depositi   e   prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
all'Amministrazione    delle    ferrovie    dello   Stato   ed   alla
Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei
conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale  22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni estinguibili
in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione,
da  destinare alla copertura del disavanzo delle gestioni 1966 e 1967
delle  Amministrazioni  stesse  risultante  dagli stati di previsione
dell'entrata e della spesa approvati con le leggi di bilancio.
  Gli  interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno
capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
  L'ammortamento   delle  anticipazioni,  aumentate  degli  interessi
capitalizzati,  avra'  inizio il 1 gennaio successivo al secondo anno
dalla data di erogazione delle anticipazioni stesse.