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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 126

Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera e per la loro tutela storico-artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1967
al: 29-12-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al fine di completare il risanamento dei rioni "Sassi" nell'abitato
del  comune  di Matera, e' autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni
per  l'esecuzione,  nell'ambito  di  un nuovo piano di trasferimento,
delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a)
e  6  della  legge  17  maggio  1952, n. 619, nonche' per le relative
espropriazioni  e  per  gli  altri interventi previsti dalla presente
legge.
  L'importo  suindicato  e' stanziato nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  in  ragione di lire 40
milioni  nell'anno  1965, di lire 709 milioni nel 1966, di lire 1.560
milioni  nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968
e 1969.
  Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per  i  lavori  pubblici,  sono determinati i limiti di spesa entro i
quali  devono  essere contenute le previsioni del progetto di massima
di cui all'articolo 6, nonche' le somme da destinare all'espletamento
del  concorso,  ivi  compreso  il  premio  da  assegnare  al progetto
vincente.
  Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali
tra i singoli interventi.
  Per  il  completamento  delle opere gia' intraprese in applicazione
delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi" e' autorizzata,
altresi',  la  spesa  di  lire  200  milioni,  in ragione di lire 100
milioni  nell'anno  1965  e  di  lire  100 milioni nell'anno 1966, da
iscriversi  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici.
  Le  somme  non  impegnate  in  un  esercizio  sono utilizzate negli
esercizi successivi.