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LEGGE 7 marzo 1967, n. 119

Ammissione del personale delle Sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1967

SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE