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LEGGE 12 febbraio 1967, n. 35

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza.

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Testo in vigore dal: 12-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1967  e'  autorizzata la
corresponsione  di  un  contributo  annuo di lire 50 milioni a favore
dell'Associazione  nazionale  fra  gli enti di assistenza (ANEA), con
sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.