stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 dicembre 1866, n. 3373

Contenente una nuova proroga ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta (066U3373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-1-1867 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 27 ottobre 1860, n° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell' Emilia le Leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della Legge sull'Ordinamento giudiziario;
Visti gli articoli 1 e 4 del R. Decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la Legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n° 3368, si fissò al 1° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria;
Visti i Decreti 31 ottobre 1860, del R. Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del R. Commissario straordinario dell'Umbria ed il Regio Decreto 16 gennaio 1864, n° 4587, coi quali le disposizioni sopra riferite della Legge 27 ottobre 1860, n° 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n° 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria;
Visti i Regii Decreti 14 dicembre 1862, n° 1027, 21 gennaio 1863, n° 1322, 11 gennaio 1865, n° 2130, e 6 gennaio 1866, n° 2769, coi quali il termine come sopra assegnato ai Procuratori esercenti nella Provincia anzidetta per prestare la malleveria, venne successivamente protratto a tutto l'anno 1863, a tutto il 1864, a tutto il 1865 e quindi a tutto il 1866;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 4 del R. Decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, prorogato coi Regii Decreti 14 dicembre 1862, n° 1027, 21 giugno 1863, n° 1322, 11 gennaio 1865, n° 2130, e 6 gennaio 1866, n° 2769, ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria è prorogato a tutto il 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1866

Reg. 38 Atti dei Governo a c. 112. Ayres.

Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli Borgatti.

Borgatti.