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LEGGE 12 giugno 1866, n. 2967

Che permette la coltivazione del riso alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte da Regolamenti speciali. (066U2967)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1866 al: 4-7-1907
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Art. 1



La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati dà Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.