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REGIO DECRETO 6 gennaio 1866, n. 2769

Col quale è concessa una nuova proroga ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria. (066U2769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le Leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della Legge sull'Ordinamento giudiziario;
Visti gli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la Legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n.° 3368, si fissò al 1.° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria;
Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria ed il Regio Decreto 16 gennaio 1861, n.° 4587, coi quali le disposizioni sovra riferite della Legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n.° 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria;
Visti i Regii Decreti 14 dicembre 1862 n.° 1027, 21 giugno 1863 n.° 1322, e 11 gennaio 1865 n.° 2130, coi quali il termine come sopra assegnato ai Procuratori esercenti nella Provincia anzidetta per prestare la malleveria, venne successivamente protratto a tutto l'anno 1863, a tutto il 1864, e quindi a tutto il 1865;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dè Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, prorogato coi Regii Decreti 14 dicembre 1862 n.° 1027, 21 giugno 1863 n.° 1322 e 11 gennaio 1865 n.° 2130 ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria, è prorogato a tutto il 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1866
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 24. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli DE FALCO.

DE FALCO.