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LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1120

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-1-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  prorogate, fino al 31 dicembre 1967, le disposizioni previste
dalla  legge  14  novembre  1962,  n.  1619, modificata dalla legge 2
aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n.
618,  nonche'  l'autorizzazione  a  concedere,  anche per il 1967, il
contributo  di  cui all'articolo 3 della stessa legge 10 giugno 1965,
n. 618.
  Per l'applicazione del precedente comma, e' autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni.