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LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1115

Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno comprese per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 le seguenti categorie di opere, relative al porto di Trieste:
a) ampliamento dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione di un edificio per servizi doganali, con nuovi varchi coperti ed allargamento area stradale; costruzione di un piazzale di sosta e smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al Punto franco olii minerali di San Saba; sistemazione del pontile d'imbarco al Punto franco scalo legnami di Servola;
b) sistemazione impianti e servizi vari;
c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori, trattori ed altri mezzi meccanici);
d) pontone galleggiante semovente, con gru della portata di 40 tonnellate.