stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 novembre 1966, n. 1033

Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-12-1966 al: 30-3-1970
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempio di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, il possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.