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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-11-1966
al: 30-12-1966
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori interventi
e  provvidenze  per  la  ricostruzione e per la ripresa economica nei
territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per
il  bilancio,  per  le  finanze, per il tesoro, per la difesa, per la
pubblica  istruzione,  per  i lavori pubblici, per l'agricoltura e le
foreste,  per  i  trasporti  e  l'aviazione civile, per le poste e le
telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per
il  lavoro  e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la
sanita' e per il turismo e lo spettacolo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di L. 147.000.000.000, da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere
in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966:
    a)  alle  esigenze  indicate nell'art. 1, lettere b), c), d), e),
f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
    b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati e di
scuole statali di ogni ordine e grado;
    c)  al  ripristino  delle  opere di interesse degli enti locali e
delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  e loro
consorzi, finanziate a totale carico dello Stato o con il concorso od
il  contributo  dello  Stato, in corso di esecuzione al momento delle
alluvioni e limitatamente alla parte dei lavori gia' eseguita;
    d)  alla  costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza
tetto.
  Sono  comprese  tra le opere indicate nel precedente comma anche le
strade non statali ancora non classificate.
  La   predetta   somma   sara'   stanziata   in   ragione   di  lire
10.000.000.000,   di   L.   80.870.000.000  e  di  L.  56.130.000.000
rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.