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DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 913

Modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1140 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-11-1966
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  tariffa  per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  Imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sul  prodotti  della  loro
lavorazione, e le successive modificazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al
regime fiscale dei prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto-legge  23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella
legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale
della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi
e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  18  dicembre  1964,  n.  1350,  recante
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare il
regime  fiscale  delle  benzine  speciali  diverse  dall'acqua  ragia
minerale,  della  benzina  e  del petrolio diverso da quello lampante
nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia
e  la  giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per
il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina e sul petrolio diverso da quello lampante e' aumentata
da lire 10.685 a lire 11.990 per quintale.
  L'aliquota   ridotta   di   imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto  1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964,
n.  989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964,
n.  1350,  per  il  prodotto  denominato  "jet  fuel  JP4", destinato
all'Amministrazione  della  difesa,  e'  aumentata da lire 1.068,50 a
lire  1.199  per  quintale relativamente al quantitativo eccedente il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' aumentata
da lire 4.350 a lire 4.890 per quintale.