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LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal: 18-11-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'avanzamento  degli  ufficiali  della  Guardia  di finanza si
applicano  le  disposizioni  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive  modificazioni,  concernenti l'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito,  Arma  dei  carabinieri,  con  le varianti di cui agli
articoli seguenti.
  Dette  disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale
maestro  direttore  di  banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo
speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente,
la  legge  13  luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209.
Non  si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della
guardia  di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.